Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006 (Rv. 589671 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL DOMICILIO REALE ANZICHÈ A QUELLO ELETTO | Volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore domiciliatario - Notificazioni nel corso del procedimento - Modalità - Effettuazione alla parte personalmente - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL DOMICILIO REALE ANZICHÈ A QUELLO ELETTO
La volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito determina la decadenza dall'ufficio e, facendo venir meno lo "ius postulandi", implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere atti processuali, nonché il venir meno dell'elezione di domicilio presso il medesimo, sicché le notificazioni che si rendessero necessarie (e, in particolare, quelle delle impugnazioni) debbono essere effettuate alla parte personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)