Sez. U, Sentenza n. 10284 del 21/11/1996 (Rv. 500703 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE | Notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine d'impugnazione, a procuratore cancellato dall'albo - Inesistenza - Notifica alla parte personalmente - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE
La cancellazione dall'albo determina la decadenza dall'ufficio di procuratore e di avvocato e, facendo venir meno lo "ius postulandi", implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Pertanto, la notificazione della sentenza di primo grado, al fine della decorrenza del termine di impugnazione (art. 285 cod. proc. civ.), effettuato al procuratore cancellato dall'albo - qualunque sia la causa della cancellazione - è giuridicamente inesistente e, diversamente dalla notifica al procuratore nei casi di revoca o di rinuncia, non determina la decorrenza del termine "breve" per l'impugnazione (artt. 85 e 301, terzo comma, cod. proc. civ.); con la ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza deve essere eseguita alla parte personalmente anche agli effetti della decorrenza del predetto termine breve.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)