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Sez. 1, Sentenza n. 776 del 05/02/1985 (Rv. 438977 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE - SUBAPPALTO - OPERE STRADALI E AUTOSTRADALI - GODIMENTO AGEVOLAZIONI FISCALI - APPROVAZIONE STAZIONI APPALTANTE - FORMA E CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438977-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE - SUBAPPALTO - OPERE STRADALI E AUTOSTRADALI - GODIMENTO AGEVOLAZIONI FISCALI - APPROVAZIONE STAZIONI APPALTANTE - FORMA E CONTENUTO.*

L'approvazione della stazione appaltante, secondo la previsione dell'art. 339 del testo unico sui lavori pubblici di cui alla legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, quale requisito necessario a che il subappalto di opere stradali od autostradali possa beneficiare delle agevolazioni fiscali concesse dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961 n. 729, deve essere, oltre che preventiva e redatta per iscritto, di natura specifica, in relazione all'esigenza di valutare positivamente l'opportunità del singolo subappalto, e, pertanto, non è ravvisabile in una generica autorizzazione dell'appaltatore a stipulare una pluralità di subappalti. (V 3024/83, mass n 427946).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)