Sez. 1, Sentenza n. 3024 del 02/05/1983 (Rv. 427946 - 01)
STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - APPALTO DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - SUBAPPALTI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 729/1961 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONTRATTI DI FORNITURA DI MATERIALI, DI TRASPORTO DEGLI STESSI E DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MACCHINARI EDILI - BENEFICI PREDETTI - APPLICABILITÀ.*
STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - APPALTO DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - SUBAPPALTI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 729/1961 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONTRATTI DI FORNITURA DI MATERIALI, DI TRASPORTO DEGLI STESSI E DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MACCHINARI EDILI - BENEFICI PREDETTI - APPLICABILITÀ.*
Con riguardo ai contratti stipulati con terzi dall'appaltatore di opera stradale od autostradale, per esigenze inerenti alla realizzazione dell'opera medesima, l'applicabilità delle agevolazioni fiscali, concesse dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961 n. 729, postula l'espressa, preventiva e specifica approvazione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 339 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F (testo unico sui lavori pubblici), quando si tratti di contratti di subappalto, aventi cioè ad oggetto il conferimento ad altri del compito di esecuzione (parziale) di detta opera, mentre prescinde da quella approvazione nel diverso caso di contratti di fornitura di materiali, o di trasporto degli stessi "a piè d'opera", o di prestazioni di servizi di macchinari edili, i quali non sono riconducibili nella previsione del citato art. 339. (V 5445/81, mass n 416152; (V 1586/81, mass n 412246; (V 237/80, mass n 403622).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)