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Sez. 6, Sentenza n. 9989 del 19/01/2018 Cc. (dep. 05/03/2018) Rv. 272536 - 01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE | Competenza - Conflitti - Nella fase delle indagini preliminari - Sequestro probatorio - Ammissibilità - Esclusione - Protocolli operativi tra procure - Natura - Incidenza sulla competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272536-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE

In tema di sequestro probatorio, non rileva l'incompetenza del pubblico ministero in quanto la competenza dell'organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici del pubblico ministero e non inficia la validità degli atti compiuti dal P.M. dichiarato "incompetente", sicché nel caso in cui siano stati conclusi protocolli operativi tra procure, che possono costituire una forma di coordinamento investigativo ex art. 371 cod. proc. pen., non rilevano questioni di competenza, potendo il mancato coordinamento essere esclusivamente oggetto di avocazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello ex art. 372, comma primo bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 lett. BI CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 lett. QU CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 lett. TE CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 372 com. 1 lett. BI

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)