Sez. 1, Sentenza n. 1555 del 06/04/1994 Cc. (dep. 23/05/1994) Rv. 197658 - 01
Competenza - Conflitti - In genere | Nella fase delle indagini preliminari - Ammissibilità - Esclusione - Interventi incidentali del G.I.P. - Irrilevanza - Contrasti tra pubblici ministeri - Possibile rimedio.
Competenza - Conflitti - In genere
Poiché, secondo il vigente ordinamento processuale, un conflitto è ipotizzabile solo tra organi giurisdizionali, non è configurabile alcun conflitto nel corso delle indagini preliminari, pur nell'ipotesi che due diversi pubblici ministeri appartenenti a uffici distinti indaghino su un medesimo fatto di reato, a nulla rilevando l'eventuale intervento del G.I.P., investito di richiesta di proroga del termine per le indagini, giacché tale richiesta non vale a spogliare il P.M. della titolarità delle indagini. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la possibilità di porre rimedio alla duplicazione di indagini preliminari nel sistema processuale trova un possibile rimedio negli istituti di cui agli artt. 54 e segg. cod. proc. pen., che sono del tutto estranei alla procedura dei conflitti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)