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Sez. 3, Sentenza n. 1082 del 20/02/1982 (Rv. 418948 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - DEDUZIONE - REQUISITI - PROPOSIZIONE IMPLICITA NELLE DIFESE SUL MERITO DELLA LITE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418948-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - DEDUZIONE - REQUISITI - PROPOSIZIONE IMPLICITA NELLE DIFESE SUL MERITO DELLA LITE - ESCLUSIONE.*

L'eccezione di prescrizione costituisce un'eccezione in senso proprio che deve essere sollevata - ritualmente e nel rispetto del principio del contraddittorio - in maniera chiara ed inequivoca, ancorché senza il riferimento a precisi dati normativi; essa, pertanto, non può ritenersi proposta implicitamente nelle difese sul merito della lite, nella specie, nella richiesta di rigetto della domanda), essendo logicamente pregiudiziale rispetto a questo. (V 1789/79, mass n 398157).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)