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Sez. 3, Sentenza n. 1789 del 27/03/1979 (Rv. 398157 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - IN GENERE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - FORMA - TERMINI - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398157-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - IN GENERE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - FORMA - TERMINI - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'eccezione di prescrizione costituisce un'eccezione in senso proprio e dev'essere sollevata dalla parte chiaramente e inequivocabilmente, ancorche senza l'impiego di formule sacramentali e senza il riferimento a precisi dati normativi; essa deve essere inoltre sollevata ritualmente, col rispetto del principio del contraddittorio, e pertanto puo essere proposta fino alle conclusioni definitive, e anche per la prima volta in appello fino alla rimessione della causa al collegio, ma non puo essere formulata per la prima volta in Cassazione, involgendo accertamenti di fatto preclusi in Sede di legittimita. (V 13/76, mass n 378626; (V 2954/75, mass n 377033).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)