Sez. L, Sentenza n. 18712 del 23/09/2016 (Rv. 641231 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Impiego pubblico contrattualizzato - Svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali - Diritto del lavoratore al corrispondente trattamento economico - Onere di allegazione e prova del dipendente - Contenuto - Atto di preposizione irregolare - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario fa sorgere il diritto al corrispondente trattamento economico a condizione che il lavoratore assolva all'onere di allegazione e prova circa la pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte, nonché in ordine alle responsabilità attribuite, restando irrilevante, a tal fine, la presenza di un atto formale di preposizione privo dei requisiti di regolarità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)