Sez. L, Sentenza n. 13597 del 11/06/2009 (Rv. 608831 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Impiego pubblico contrattualizzato - Svolgimento di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario - Conseguenze - Diritto del lavoratore al corrispondente trattamento economico - Sussistenza - Diversità di carriera e specificità delle posizioni organizzative dirigenziali - Irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario è riconducibile all'ipotesi, regolata dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 (e già prevista dall'art. 56 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387), relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, con conseguente diritto del prestatore al corrispondente trattamento economico, senza che assumano rilievo le specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale o la diversità di "carriera" tra le funzioni direttive e la dirigenza, dovendosi assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato ex art. 36 Cost.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 15, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)