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Sez. L, Sentenza n. 4267 del 08/04/1992 (Rv. 476664 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Assenza del lavoratore autorizzato ex art. 13 legge n. 683 del 1983 per fruire di cure termali - Comunicazione al datore di lavoro e mancanza di opposizione da parte di quest'ultimo - Imputazione dell'assenza a ferie - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476664-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali

Nell'ipotesi in cui il lavoratore, debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 683 del 1983, si assenti dal lavoro per fruire di cure termali, senza opposizione del datore di lavoro al quale sia stata comunicata detta autorizzazione, il medesimo datore non può unilateralmente pretendere di mutare il titolo dell'assenza già consumata imputandola a ferie, atteso che il godimento del periodo di riposo annuale richiede, come previsto dall'art. 2109 terzo comma cod. civ., una preventiva informazione da parte dell'imprenditore al fine di consentire al dipendente di disporre del tempo libero per realizzare le finalità proprie delle ferie (sia pure nel contesto di cure idrotermali compatibili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)