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Sez. L, Sentenza n. 9607 del 01/10/1997 (Rv. 508450 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Astratta compatibilità con le cure termali - Sussistenza - Fissazione del periodo feriale - Mutamento di tale periodo al fine della coincidenza con le cure termali - Potere del datore di lavoro - Limiti - Dimostrazione da parte del lavoratore dell'impossibilità di godere delle ferie secondo la loro finalità a causa del mutamento di periodo - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508450-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

Non sussiste, in linea generale, un'astratta incompatibilità tra le ferie annuali e le cure idrotermali; pertanto, tra le esigenze dell'impresa di cui tener conto ai sensi dell'art. 2109 cod. civ. per la fissazione del periodo feriale, rientra anche quella di far coincidere le ferie con le cure termali del lavoratore, ove esse siano in concreto compatibili; la precedente fissazione del periodo feriale non consuma il potere del datore di lavoro al riguardo, ma lo limita nel senso che, fermo restando l'obbligo di preventiva comunicazione del nuovo periodo fissato, nel conflitto tra l'interesse dell'impresa di far coincidere il periodo di ferie con quello di cure termali e quello del lavoratore che dimostri che per effetto dello spostamento delle ferie già programmate venga meno la possibilità di fruirne in conformità della loro finalità, deve prevalere l'interesse del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)