Sez. 3, Sentenza n. 4606 del 02/04/1986 Ud. (dep. 31/05/1986) Rv. 172904 - 01
PENA - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ - OMESSA MENZIONE NELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - IPOTESI DI NULLITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
PENA - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ - OMESSA MENZIONE NELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - IPOTESI DI NULLITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
L'inosservanza dell'Obbligo previsto dall'art. 84 della legge 24 novembre 1981, n. 689 di far menzione nella comunicazione giudiziaria della possibilità di richiedere la sanzione sostitutiva costituisce mera irregolarità formale non sanzionata a pena di nullità; per cui essa non solo non comporta l'Invalidità del decreto di citazione a giudizio, ma non è nemmeno idonea ad impedire all'imputato (che lo ritenga conforme ai suoi interessi) di esercitare, nei preliminari del giudizio di primo grado, la facoltà attribuitagli dall'art. 77 di tale legge. (Conf mass n 171651).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)