Sez. 1, Sentenza n. 891 del 18/06/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171651 - 01
PENA - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - MENZIONE NELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - DIRETTA EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO SENZA PREVIA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - "SPOSTAMENTO" DELLA MENZIONE AL DECRETO DI CITAZIONE - OMISSIONE - SANZIONE DI NULLITÀ - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - INOPERATIVITÀ DELLA PRESCRIZIONE DELLA MENZIONE.*
PENA - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - MENZIONE NELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - DIRETTA EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO SENZA PREVIA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - "SPOSTAMENTO" DELLA MENZIONE AL DECRETO DI CITAZIONE - OMISSIONE - SANZIONE DI NULLITÀ - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - INOPERATIVITÀ DELLA PRESCRIZIONE DELLA MENZIONE.*
La menzione della facoltà di applicare una sanzione sostitutiva, ai sensi dell'art. 84 legge 24 novembre 1981 n. 689, conserva piena autonomia strutturale rispetto alla comunicazione giudiziaria nella quale è prevista la sua "incorporazione" e, pertanto essa è "spostata", in caso di diretta emissione del decreto di citazione a giudizio non preceduta da comunicazione giudiziaria, al successivo atto processuale del decreto di citazione a giudizio. All'omissione della menzione, però, non è ricollegata alcuna nullità, in base al principio della tassatività delle nullità stabilito nel vigente ordinamento processuale, e comunque, la prescrizione della menzione è inoperante nei casi in cui sussista una delle condizioni ostative all'applicazione delle sanzioni sostitutive previste negli artt. 59 e 80 (esclusioni soggettive) e negli artt. 60 e 83 (esclusioni oggettive), della legge n. 689 del 1981. (V mass n 159979).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 80 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 83, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)