Sez. 1, Sentenza n. 3717 del 12/11/1968 (Rv. 337045 - 01)
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - INVENZIONE - IN GENERE - NOZIONE.*
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - INVENZIONE - IN GENERE - NOZIONE.*
Perche si abbia invenzione industriale suscettibile di formare validamente oggetto di brevetti e quindi di tutela giuridica ai sensi dell'art. 2584 cod.civ., occorre che, attraverso la soluzione di un problema tecnico di interesse tipicamente industriale, si addivenga ad una creazione nuova, vale a dire si dia vita ad un ritrovato che, sia che consista, come di solito, in un determinato prodotto o in un dato bene di ordine materiale, sia che consista in un bene d'ordine immateriale, abbia il carattere della novita estrinseca ed intrinseca, nel senso che, da una parte, non abbia ancora avuto prima del rilascio del brevetto notorieta alcuna e, dall'altra, si atteggi, sotto il profilo soggettivo, come un apporto creativo originale dell'inventore, e percio eccedente, come tale, le possibilita concrete di un tecnico medio nel disimpegno delle sue normali prestazioni lavorative, e sotto il profilo oggettivo, come un contributo apprezzabile, anche se di modesta entita, al miglioramento, al perfezionamento ed in genere, al progresso della tecnica preesistente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Legge 29/01/1939 num. 1127 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)