Sez. 1, Sentenza n. 1454 del 15/05/1972 (Rv. 358095 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE(OGGETTO DEL BREVETTO)- CONDIZIONI - NOVITA DELL'APPORTO CREATIVO - NOZIONE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE(OGGETTO DEL BREVETTO)- CONDIZIONI - NOVITA DELL'APPORTO CREATIVO - NOZIONE.*
L'invenzione industriale si concreta nella soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale e tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed a cognizioni preesistenti. La tutela legislativa dell'invenzione e condizionata alla sua novita intrinseca che ricorre quando, a prescindere dalla maggiore o minore novita del risultato, l'attivita di chi l'abbia raggiunto rivesta carattere creativo e non di semplice esecuzione. Pertanto, la novita dell'apporto creativo puo essere ravvisata nella semplicita dell'impiego del trovato (costituente un'evoluzione nella continua ricerca perfettiva della tecnica), nel pregio estetico e nel minor costo, i quali requisiti, congiuntamente, differenziano il trovato da quelli preesistenti nella stessa categoria e ne giustificano la tutela. (V 14 2'69, mass n 340154; 3835'68, mass n 337271; 3717'68, mass n (V 337045).*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 3, Legge 25/08/1940 num. 1411 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)