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Sez. 1, Sentenza n. 3453 del 08/03/1996 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204330 - 01

Misure di sicurezza - Patrimoniali | Confisca - Sopravvenuta causa di estinzione del reato - Obbligo per il giudice di merito di pronunciarsi sulla confiscabilità o meno di quanto in sequestro - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204330-01

Misure di sicurezza - Patrimoniali

Allorché sopravvenga una causa estintiva del reato, il giudice deve pronunciarsi in merito alla confiscabilità o meno di quanto in sequestro, in base ai criteri dettati dall'art. 240 cod. pen.. (Nella fattispecie, il difensore degli imputati aveva proposto ricorso denunciando che la Corte di merito, nel dichiarare estinta per intervenuta prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. - trasporto di materie esplodenti in mancanza della prescritta autorizzazione prefettizia - aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla confisca del materiale in sequestro che, a dire del ricorrente stesso, apparteneva a persona diversa dagli imputati. La Suprema Corte, ritenendo fondata tale censura, ha annullato sul punto l'impugnata decisione ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)