Sez. 1, Sentenza n. 2453 del 04/12/2008 Cc. (dep. 21/01/2009) Rv. 243027 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Poteri di accertamento del giudice dell'esecuzione finalizzati all'applicazione della confisca - Operatività nel caso di estinzione del reato - Limiti.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Nel caso di estinzione del reato dichiarata con provvedimento di archiviazione, il giudice dell'esecuzione dispone di poteri di accertamento finalizzati all'applicazione della confisca non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen.), ma anche su quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato. (Fattispecie in materia di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 600 septies, Cod. Pen. art. 640 quater, Cod. Pen. art. 644, Cod. Pen. art. 648 quater, Cod. Civ. art. 2641, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)