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Sez. 2, Sentenza n. 3009 del 03/08/1976 (Rv. 381786 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - ATTESTAZIONI - INDICAZIONE DELLA RESIDENZA DEL DESTINATARIO - INDICAZIONE DEI RAPPORTI DEL CONSEGNATARIO - EFFICACIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381786-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - ATTESTAZIONI - INDICAZIONE DELLA RESIDENZA DEL DESTINATARIO - INDICAZIONE DEI RAPPORTI DEL CONSEGNATARIO - EFFICACIA - LIMITI.*

Nella notificazione per mezzo del servizio postale, le attestazioni, sull'avviso di ricevimento, dell'agente che provvede al recapito del plico, come quelle contenute nella relazione dell'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede, fino a prova contraria, in ordine all'indicazione di un determinato luogo quale residenza, dimora e domicilio del notificando, nonche in ordine ai rapporti fra il predetto soggetto e la persona alla quale l'atto e consegnato. (V 3082/75, mass n 377180).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)