Sez. 3, Sentenza n. 1643 del 22/03/1979 (Rv. 397988 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - ATTESTAZIONI APPOSTE DALL'AGENTE - EFFICACIA PROBATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - ATTESTAZIONI APPOSTE DALL'AGENTE - EFFICACIA PROBATORIA.*
Nella notificazione per mezzo del servizio postale le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede al recapito del plico, cosi come quelle contenute nella relazione dell'ufficiale giudiziario, fanno fede fino a querela di falso solo riguardo all'attivita svolta da chi ha eseguito la notificazione, nonche riguardo ai fatti avvenuti in sua presenza e alle dichiarazioni a lui rese limitatamente al loro contenuto estrinseco e indipendentemente, quindi, dalla loro veridicita sostanziale. Ne consegue che le dichiarazioni fatte all'agente postale circa il rapporto tra il soggetto cui l'atto e stato consegnato e la persona destinataria della notifica fanno fede solo fino a prova contraria, poiche si tratta di circostanze che non costituiscono oggetto della attivita del pubblico ufficiale notificante. (Conf 815/77, mass n 384416; (Conf 764/77, mass n 384360; (Conf 3009/76, mass n 381786).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)