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Sez. 1, Ordinanza n. 871 del 23/06/1966 Cc. (dep. 24/10/1966) Rv. 102759 - 01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO - NULLITA - ESCLUSIONE DI NULLITA ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1966-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102759-01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO - NULLITA - ESCLUSIONE DI NULLITA ASSOLUTA.*

La mancata sottoscrizione di una sentenza di primo grado da parte di uno dei giudici componenti il collegio giudicante, determina la nullita del provvedimento ai sensi dell'art 475 n 5 cod proc pen ma non implica necessariamente la nullita assoluta di cui all'art 185 n 1 dello stesso codice. Ed invero, tenendo ferma la distinzione tra attivita processuale concreta e documento che l'attesta e ne da la certezza, la nullita assoluta si riferisce ad un'effettiva inosservanza delle Disposizioni concernenti la Costituzione del giudice nel momento in cui Forma la decisione e nell'atto della pronuncia; mentre la nullita di cui all'art 475 - fra cui l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei giudici che hanno preso parte effettiva alla decisione - riguarda un'attivita successiva e colpisce la sentenza come documento formale della decisione. Se la mancata sottoscrizione quindi, in taluni casi, puo fornire la prova di una irregolare Costituzione del giudice, essa non realizza ma denuncia quella nullita precedentemente verificatasi; se costituisce, invece, una semplice omissione formale, essa toglie il crisma della certezza al documento finale, ma non inficia la sostanza del giudizio e della decisione documentata dal verbale di dibattimento e dal dispositivo pubblicato in udienza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)