Sez. 2, Sentenza n. 7216 del 01/12/1981 Ud. (dep. 23/07/1982) Rv. 154706 - 01
SENTENZA PENALE - NULLITÀ - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UNO DEI GIUDICI - OMISSIONE O ERRORE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - LEGITTIMITÀ.*
SENTENZA PENALE - NULLITÀ - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UNO DEI GIUDICI - OMISSIONE O ERRORE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Alla mancata sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei giudici del collegio che l'ha pronunciata consegue la nullità prevista dall'art. 475 cpv. N. 5 cod. proc. pen. solo quando tale omissione si verifichi a causa del deliberato rifiuto del giudice- componente, mentre essa non è produttiva di nullità, nemmeno relativa, quando sia la conseguenza di omissione od errore, potendo rimediare col procedimento di correzione. L'omissione o l'errore non costituiscono infatti vizio della capacità o della regolare Costituzione del giudice, ma afferiscono alla redazione del documento formale che è momento successivo alla deliberazione della decisione. (V mass n 102759; (V mass n 106796; (V mass n 109024; (V mass n 109273; (V mass n 118871; (V mass n 126617; (V mass n 128144; nel senso che l'omessa sottoscrizione per errore od omissione costituisce nullità relativa; (Conf mass n 131103; (Conf mass n 137802; (Conf mass n 148281; (Conf mass n 149232; (contra mass n 104406; (contra mass n 111517).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 7, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)