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Sez. 1, Sentenza n. 8861 del 27/10/1994 (Rv. 488282 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Vendita dell'azienda del fallito - Autorizzazione - Relativo decreto da parte del giudice delegato - Impugnazione da parte dell'imprenditore affittuario - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488282-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Con riguardo al diritto di prelazione riconosciuto dall'art. 3 della legge 23 luglio 1991 n. 223 a favore dell'imprenditore il quale, a titolo di affitto, ha assunto la gestione, anche parziale, d'imprese assoggettate a procedure fallimentari, il titolare di detto diritto non è legittimato, per assoluta carenza d'interesse, ad impugnare il decreto del giudice delegato che ha disposto la vendita dell'azienda fissandone le modalità, poiché non è ipotizzabile un diritto di prelazione che possa esercitarsi prima della determinazione del prezzo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)