Sez. 1, Sentenza n. 11760 del 20/10/1999 (Rv. 530715 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Azienda di impresa fallita - Diritto di prelazione dell'affittuario - Esercizio - Momento in cui sorge il diritto - All'aggiudicazione definitiva.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Il diritto di prelazione di cui all'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 è attribuito dalla legge esclusivamente all'affittuario di azienda appartenente a impresa fallita; l'accertamento di tale qualità deve essere effettuato con riferimento al momento di esercitabilità del diritto, che corrisponde non alla fase di formazione del prezzo, ma a quella in cui questo sia divenuto definitivo, all'esito del subprocedimento di vendita, con l'aggiudicazione definitiva (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva escluso il diritto di prelazione del reclamante, avendo questi acquistato la qualità di affittuario dopo il secondo bando di vendita).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)