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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3582 del 04/02/2022 (Rv. 664072 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Cartella di pagamento - Impugnazione per vizi formali - Qualificazione - Opposizione agli atti esecutivi - Competenza - Fattispecie. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664072-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

L'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.. (Nella fattispecie, la S.C. - qualificata come opposizione agli atti esecutivi la contestazione riguardante l'irregolare notificazione della cartella, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - ha accolto il regolamento dell'opponente avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore del giudice di pace del luogo in cui era stata commessa la violazione del C.d.S.).

Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)