Sez. 3, Ordinanza n. 29884 del 20/11/2024 (Rv. 672907-01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Cartella di pagamento - Notifica eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - Invalidità - Censura - Qualificazione - Opposizione agli atti esecutivi - Appello - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - In genere. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - In genere.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
La censura concernente l'invalidità della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)