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Sez. 3, Sentenza n. 10032 del 09/10/1998 (Rv. 519583 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Locali adibiti a farmacia - Autorizzazione prefettizia a norma dell'art. 35 legge n. 253 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519583-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

L'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 35 della legge n. 253 del 1950 incide sull'attuazione della sentenza di sfratto dei locali adibiti a farmacia, ma non sulla mora di cui all'art. 1591 cod. civ. Consegue che è inadempiente e tenuto al risarcimento del danno, a norma dell'art. 1591, cod. civ. il conduttore di un immobile adibito a farmacia che abbia restituito l'immobile stesso dopo il termine fissato dalla sentenza di rilascio, indipendentemente dall'autorizzazione sopra detta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 25/05/1950 num. 253 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)