Sez. 3, Sentenza n. 10032 del 09/10/1998 (Rv. 519583 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Locali adibiti a farmacia - Autorizzazione prefettizia a norma dell'art. 35 legge n. 253 - Rilevanza - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
L'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 35 della legge n. 253 del 1950 incide sull'attuazione della sentenza di sfratto dei locali adibiti a farmacia, ma non sulla mora di cui all'art. 1591 cod. civ. Consegue che è inadempiente e tenuto al risarcimento del danno, a norma dell'art. 1591, cod. civ. il conduttore di un immobile adibito a farmacia che abbia restituito l'immobile stesso dopo il termine fissato dalla sentenza di rilascio, indipendentemente dall'autorizzazione sopra detta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 25/05/1950 num. 253 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)