Sez. 3, Sentenza n. 1832 del 14/02/1992 (Rv. 475726 - 01)
Locazione - Durata della locazione - In genere, spirare del termine | Immobile adibito a farmacia - Controversia per il rilascio a seguito di scadenza contrattuale della locazione - Autorizzazione amministrativa per lo sfratto da farmacie - Mancanza - Irrilevanza - Vincolo storico di destinazione del bene a farmacia - Sopravvenienza - Rilevanza - Esclusione.
Locazione - Durata della locazione - In genere, spirare del termine
Con riguardo alla controversia promossa dal locatore di un immobile adibito a farmacia, per far accertare la cessazione della locazione, a seguito della scadenza contrattuale, nonché condannare il locatario al rilascio, non spiega rilevanza l'autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 35 della legge 23 maggio 1950 n. 253 per lo sfratto da farmacie, la quale attiene unicamente alla fase esecutiva del rilascio, e nemmeno influisce l'eventuale sopravvenienza, con provvedimento del Ministero per i beni culturali, di vincolo storico di destinazione del bene a farmacia, il quale non tocca l'efficacia della precedente disdetta e si esaurisce in limitazioni alle facoltà di utilizzazione del proprietario, senza interferenza sul rapporto privatistico di locazione (nè quindi insorgenza di necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di detto Ministero).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1573, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)