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Sez. 5, Sentenza n. 1462 del 21/01/2009 (Rv. 606339 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Cartella esattoriale - Impugnazione - Oggetto - Pretesa tributaria ed omissione, da parte del concessionario, dell'invito al pagamento previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Litisconsorzio necessario processuale tra concessionario ed ente impositore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606339-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE

Nel processo tributario, quando l'impugnazione della cartella esattoriale riguardi sia la parte della pretesa tributaria, concernente le sanzioni applicate per il ritardato versamento dei tributi, sia l'omissione, da parte del concessionario, dell'invito al pagamento previsto dall'art. 25 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (la cui funzione consiste nel dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omesso versamento del tributo, fermo restando l'obbligo di corresponsione integrale dello stesso e degli interessi "medio tempore" maturati), ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale tra concessionario ed ente impositore, poiché la pretesa del contribuente deve essere accertata nei confronti tanto del primo, essendo impugnato un atto che si assume viziato da omissione allo stesso direttamente imputabile, quanto del secondo, tendendo l'impugnazione alla rideterminazione della parte sanzionatoria della pretesa erariale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)