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Sez. 5, Sentenza n. 3242 del 14/02/2007 (Rv. 596874 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Parti del processo tributario ex art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Concessionario del servizio di riscossione - Ipotesi - Impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili - Ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione - Inammissibilità - Integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596874-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE

Nel processo tributario regolato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il concessionario del servizio di riscossione è parte (art. 10) quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, e cioè solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, come quando quest'ultimo non sia stato preceduto da rituale notifica della cartella esattoriale. Il concessionario per la riscossione dei tributi, infatti, prima di emettere l'avviso di mora deve accertarsi dell'esistenza e della ritualità della notifica della cartella, in mancanza delle quali l'avviso stesso è illegittimo, almeno con riguardo alla richiesta di interessi e accessori secondo le norme del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e va impugnato dinanzi al giudice tributario nel termine di decadenza previsto, chiamando in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto. In tali casi non è, perciò, configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, dovendosi escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)