Sez. L, Sentenza n. 12786 del 17/12/1997 (Rv. 511007 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Debitore ammesso al concordato preventivo - Pagamento di interessi convenzionali o legali sulle somme dovute ex art. 55 legge fall. - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Il debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo che si avvalga del condono previdenziale di cui all'art. 4 D.L. n. 536 del 1987 (convertito con modificazioni in legge n. 48 del 1988), al pari del debitore in "bonis", non è tenuto a pagare, oltre le previste somme aggiuntive, anche gli interessi, convenzionali o legali, di cui all'art. 55 legge fall..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 12/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)