Sez. L, Sentenza n. 13941 del 25/09/2002 (Rv. 557587 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Debitore ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria - Pagamento di interessi convenzionali o legali sulle somme dovute ex art. 55 della legge fall. - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Il debitore ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, che si avvalga del condono previdenziale di cui all'art 2 del D.L. n.463 del 1983 (convertito nella legge n.638 del 1983), รจ tenuto, al pari del debitore "in bonis", a pagare esclusivamente le somme ivi previste, e non anche gli interessi convenzionali o legali di cui all'art. 55 della legge fall.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 297 art. 55 com. 1, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1982 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)