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Sez. 5, Sentenza n. 8736 del 16/01/2018 Ud. (dep. 22/02/2018) Rv. 272417 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Copia - Mancanza di certificazione di conformità all'originale - Disconoscimento da parte dell'imputato - Valore probatorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272417-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

In tema di prova documentale, il documento legittimamente acquisito in copia è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice, assumendo valore probatorio, anche se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l'imputato ne abbia disconosciuto il contenuto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 239

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)