Sez. 2, Sentenza n. 52017 del 21/11/2014 Ud. (dep. 15/12/2014) Rv. 261627 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Copia - Mancanza di certificazione di conformità all'originale - Disconoscimento da parte dell'imputato - Valore probatorio - Sussistenza.
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
In tema di prova documentale, la copia fotostatica di un documento, per il principio di libertà della prova, quando sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell'originale, pur se essa sia priva di certificazione ufficiale di conformità e sia stata disconosciuta dall'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 239
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)