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Sez. L, Sentenza n. 16849 del 01/08/2011 (Rv. 618841 - 01)

SPORT - CONTRATTO INGAGGIO | Rapporti tra società e sportivi professionisti - Qualificazione del rapporto con l'atleta professionista - Elementi della fattispecie del contratto di lavoro subordinato ex art.3 legge n. 91 del 1981 - Altri lavoratori sportivi - Carattere subordinato - Accertamento di volta in volta - Criteri - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618841-01

SPORT - CONTRATTO INGAGGIO

La legge 23 marzo 1981 n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro. Ne consegue che, anche ove l'attività sia stata svolta a favore di una associazione dilettantistica (nella specie, con mansioni di massaggiatore e di assistenza per le esigenze della squadra di calcio), è configurabile una prestazione di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 2, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 3, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)