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Sez. 1, Sentenza n. 3779 del 21/01/1987 Ud. (dep. 28/03/1987) Rv. 175479 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - IN BASE A FOTOGRAFIE DURANTE LE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - PROVA - FONDAMENTI.*
Stato
decisa il 1987-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175479-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - IN BASE A FOTOGRAFIE DURANTE LE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - PROVA - FONDAMENTI.*

In virtù del principio di non tassatività dei mezzi di prova il giudice di merito può porre a fondamento del proprio convincimento, ai fini del giudizio di responsabilità, per l'identificazione dell'autore del reato, anche il riconoscimento effettuato in base a fotografie nel corso di indagini di polizia giudiziaria, riconoscimento che, non costituendo ricognizione in senso tecnico, non è condizionato nella sua validità formale all'adempimento delle prescrizioni imposte dagli artt. 360, 304 bis e 304 ter cod. proc. pen.; in siffatta ipotesi, invero, la certezza della prova non deriva dal riconoscimento come tipico strumento probatorio, sibbene dalla attendibilità riconosciuta alla deposizione di colui che, esaminata la fotografia dell'imputato, si dichiari certo della sua identificazione fisica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)