Sez. 6, Sentenza n. 10977 del 01/03/1989 Ud. (dep. 08/08/1989) Rv. 181929 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - FOTOGRAFICHE - INOSSERVANZA DELL'ART. 360 COD. PROC. PEN. - CONSEGUENZE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - FOTOGRAFICHE - INOSSERVANZA DELL'ART. 360 COD. PROC. PEN. - CONSEGUENZE.*
Le ricognizioni fotografiche costituiscono fonti probatorie alle quali il giudice può attingere ai fini della formazione del proprio convincimento, anche se il riconoscimento sia stato effettuato senza l'osservanza delle forme di cui all'art. 360 cod. proc. pen.: essa infatti, pur non avendo efficacia formale, conserva per sempre il valore di accertamento di fatto circa l'identificazione di una persona. (Conf mass n 177073; (Conf mass n 175479; (Conf mass n 174916).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)