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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13163 del 16/05/2019 (Rv. 653864 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | ONLUS - Mancata indicazione dei limiti quantitativi alla distribuzione degli utili - Necessità di espressa previsione statutaria - Esclusione - Fondamento - Iscrizione all’anagrafica unica delle ONLUS - Presupposti.
Stato
decisa il 2019-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653864-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, non è richiesta l'espressa previsione statutaria dei limiti quantitativi entro cui possono essere riconosciuti emolumenti in favore degli organi rappresentativi, direttivi e di controllo dell'associazione, essendo ricavabili direttamente dall'10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 460 del 1997, né è consentito all'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafica unica delle ONLUS, imporre all'ente ulteriori oneri che non trovino fondamento nella stessa legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)