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Sez. 5, Sentenza n. 18396 del 18/09/2015 (Rv. 636521 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni tributarie di carattere soggettivo - ONLUS- Requisiti - Interpretazione rigorosa - Persone svantaggiate ex art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 - Nozione - Anziani autosufficienti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636521-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In materia di ONLUS, l'art. 10, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997 deve essere interpretato restrittivamente, trattandosi di previsione relativa ad agevolazioni, sicché la nozione di "persone svantaggiate" ivi contenuta non può ricomprendere gli "anziani" per il solo fatto di essere tali, dovendo essere riferita ad individui in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico fisiche particolarmente invalidanti, ovvero per stati di devianza, degrado, grave precarietà economico familiare, emarginazione sociale, mirando la norma a colmare una situazione deteriore in cui si trovi una particolare categoria di soggetti rispetto alla generalità dei consociati. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto legittimo il diniego d'iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS di una fondazione la cui attività di ricovero era rivolta anche ad "anziani autosufficienti").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)