Sez. L, Sentenza n. 6453 del 11/12/1979 (Rv. 403187 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - COMPUTO - TREDICESIMA MENSILITA - INCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - COMPUTO - TREDICESIMA MENSILITA - INCLUSIONE.*
Poiche, ai sensi dell'art 38 del DPR 29 dicembre 1973 n 1032, la base contributiva ai fini del trattamento previdenziale a favore dei dipendenti civili e militari dello stato dev'essere determinata con riferimento allo 'stipendio, paga o retribuzione annuì, la indennita di buonuscita - istituita dall'art 29 del RD 21 novembre 1923 n 2480 e dovuta dall'ENPAS, ai sensi dell'art 12 della legge 19 gennaio 1942 n 22, ai dipendenti statali che cessano dal servizio con diritto a pensione - dev'essere determinata computandovi la tredicesima mensilita, che dello stipendio, paga o retribuzione e inseparabile ed organica integrazione e che, come lo stipendio, paga o retribuzione, e soggetta a contribuzione previdenziale, concorrendo percio con essi al mantenimento della costante correlazione tra base contributiva e corrispondente trattamento previdenziale. (Conf 4127/1978, mass n 393750).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/11/1923 num. 2480 art. 29, Regio Decr. 26/02/1928 num. 619 CORTE COST., Regio Decr. 07/06/1928 num. 1369 art. 135, Legge 19/01/1942 num. 22 art. 12 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 25/10/1946 num. 263 art. 7, Legge 10/01/1957 num. 3 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)