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Sez. L, Sentenza n. 4127 del 13/09/1978 (Rv. 393750 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - COMPUTO - TREDICESIMA MENSILITA - INCLUSIONE - OMESSO ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DELLA TREDICESIMA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393750-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - COMPUTO - TREDICESIMA MENSILITA - INCLUSIONE - OMESSO ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DELLA TREDICESIMA - IRRILEVANZA.*

Sia in base alla normativa di cui al DPR 29 dicembre 1973, n 1032 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello stato), che in base alla disciplina risultante dalla normativa precedente, l'indennita di buonuscita istituita con l'art 29 del RD 21 novembre 1923 n 2480, e dovuta dall'ENPAS ai dipendenti statali che cessano dal servizio con diritto a pensione, deve essere determinata computando in essa, quale componente dell'ultimo stipendio, o dell'ultima paga o retribuzione, anche l'ammontare della tredicesima mensilita di cui all'art 7 del DLCPS 25 ottobre 1946, n 263 e Disposizioni successive, essendo questa un'inseparabile organica integrazione dello stipendio, talche quest'ultimo deve ritenersi costituito dalla remunerazione a tale titolo mensilmente corrisposta al dipendente ed alla quota (pari a un dodicesimo dell'importo globale) della stessa tredicesima. Correlativamente, questa e assoggettata alla contribuzione previdenziale cosi come lo stipendio, la paga, o la retribuzione di cui fa parte; ma la circostanza che la suddetta componente retributiva non sia stata "di fatto" assoggettata a contribuzione e non siano state dall'amministrazione dello stato operate le corrispondenti ritenute di rivalsa nei confronti dei singoli dipendenti, ha carattere meramente estrinseco e irrilevante ai fini dell'insorgenza, nei dipendenti medesimi, del diritto all'indennita di buonuscita nella misura come sopra dovuta, diritto che ha la sua fonte autonoma nella legge.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/11/1923 num. 2480 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 25/10/1946 num. 263, DPR 29/12/1973 num. 1032 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)