Sez. 2 - , Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019 (Rv. 655216 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ | Procedimento decisorio - Scelta discrezionale del giudice di merito - Revocabilità in favore di altro procedimento decisorio - Ammissibilità - Limiti - Rinvio della causa per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. - Revocabilità fino all'inizio della discussione orale della causa.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ
La scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e può essere da questo revocata, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del procedimento individuato che, in caso di rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., coincide con l'inizio della discussione orale della causa all'udienza appositamente fissata per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a seguito dell'invito del giudice a procedere alla discussione immediata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)