Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22120 del 31/10/2016 (Rv. 642992 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE | Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Necessità di istanza di parte - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE
La discussione orale della causa immediatamente dopo la precisazione delle conclusioni, giusta l'art. 281 sexies c.p.c., non è subordinata all'istanza di parte, mentre può risultare inibita qualora una di esse abbia richiesto lo scambio delle comparse conclusionali con fissazione di altra udienza di discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)