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Sez. 1, Ordinanza n. 20087 del 18/07/2025 (Rv. 675801-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Permesso di soggiorno - Richiesta di rinnovo - Rigetto - Disciplina previgente al d.l. n. 20 del 2023 - Ricorrenza dei presupposti per il permesso di soggiorno per protezione internazionale - Valutazione officiosa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675801-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di immigrazione, in base alla disciplina previgente al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, il questore che non ritenga sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, รจ tenuto a valutare se, sulla scorta di quanto acquisito al procedimento amministrativo, vi siano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, anche se il cittadino straniero non ha formulato una specifica richiesta in tal senso.

Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1.1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 1, Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)