Sez. 1, Ordinanza n. 11392 del 30/04/2025 (Rv. 674497-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Straniero richiedente protezione internazionale ex art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 142 del 2015 - Condizioni - Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno - Applicabilità - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il principio in forza del quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 142 del 2015, è richiedente protezione internazionale non solo il cittadino straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, ma anche colui che ha solo manifestato la volontà di chiedere tale protezione, si applica anche nel caso in cui la domanda di protezione si sostanzia in una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Giudice di pace che, decidendo sull'impugnazione di un decreto di espulsione, aveva rigettato il ricorso proposto dal cittadino straniero, omettendo di considerare che il ricorrente già in precedenza aveva manifestato la volontà di presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione).
Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2 com. 1 lett. A, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)