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Sez. 1, Sentenza n. 14255 del 28/05/1986 Ud. (dep. 19/12/1986) Rv. 174668 - 01

REATO - ESTINZIONE - (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE DEL SECONDO BENEFICIO - MOTIVAZIONE NECESSARIA.*
Stato
decisa il 1986-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174668-01

REATO - ESTINZIONE - (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE DEL SECONDO BENEFICIO - MOTIVAZIONE NECESSARIA.*

Stante la diversa efficacia sotto il profilo degli effetti degli istituti della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale il giudice ha l'Obbligo di indicare ed esplicitare adeguatamente le ragioni della sua scelta. Tale Obbligo deve ritenersi soddisfatto quando il giudice di merito, tenuto conto della "ratio" e della finalità dei due istituti, giunge alla conclusione, alla stregua degli elementi indicati nell'art. 133 cod. proc. pen. e di altre circostanze rilevanti ai fini del giudizio valutativo, che la pena condizionalmente sospesa, potrà, in concreto, esercitare un effetto positivo nelle future determinazioni del reo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)