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Sez. 2, Sentenza n. 17401 del 27/10/1988 Ud. (dep. 18/12/1989) Rv. 182841 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - PERDONO GIUDIZIALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SCELTA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CRITERIO - RAFFORZAMENTO DEL PROPOSITO DI RAVVEDIMENTO ATTRAVERSO LA MINACCIA DI ESECUZIONE DELLA PENA SOSPESA IN CASO DI NUOVA CONDANNA - INECCEPIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182841-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - PERDONO GIUDIZIALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SCELTA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CRITERIO - RAFFORZAMENTO DEL PROPOSITO DI RAVVEDIMENTO ATTRAVERSO LA MINACCIA DI ESECUZIONE DELLA PENA SOSPESA IN CASO DI NUOVA CONDANNA - INECCEPIBILITÀ.*

La scelta di concedere il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice ed è ineccepibile nella individuazione del criterio di scelta del beneficio la motivazione del giudice di merito che, dopo avere esattamente premesso che entrambe i benefici sono condizionati dalla presunzione che i beneficiari si asterranno dal commettere nuovi reati, conceda la sospensione condizionale della pena per l'opportunità di rafforzare il proposito di ravvedimento degli imputati con l'effetto deterrente derivante dalla minaccia di dover scontare la pena sospesa in caso di nuova condanna. (V mass n 181111; (V mass n 174668; (V mass n 174182; (V mass n 169337; (V mass n 145091).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)