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Sez. 1, Sentenza n. 5338 del 29/05/1998 (Rv. 515941 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - REGISTRAZIONE | Divieto di registrazione ex art. 18, lett. b, R.D. n. 929 del 1942 - Portata - Parola di uso comune - Registrabilità come marchio - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515941-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - REGISTRAZIONE

L'art. 18, lett. b, del R.D. n. 929 del 1942 (come modificato dal D.lgs. n. 480 del 1992) - nel vietare la registrazione come marchio, tra l'altro, dei segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono - intende impedire il monopolio dello sfruttamento di un'espressione del parlare comune, la quale nel commercio deve essere adoperata per individuare un tipo di prodotto, ovvero una funzione alla quale un prodotto provvede, chiunque lo offra al mercato. Pertanto, la norma, sul presupposto che la protezione esclusiva di un segno debba premiare il suo autore per l'originalità di cui ha saputo connotarlo, vieta che un tal premio venga attribuito a chi, senza alcun apporto di originalità, pretenda di togliere ai suoi concorrenti la libertà di usare espressioni utilizzate per indicare genericamente un prodotto, ovvero per descrivere una funzione tipica, senza che da tale uso derivi alcuna aspettativa particolare, connessa all'individuazione del produttore da parte del mercato (la S.C. ha così escluso che violi la menzionata norma l'espressione "crescita miracolosa", della quale un produttore di fertilizzanti aveva chiesto la registrazione come marchio).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)