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Sez. 1, Sentenza n. 11017 del 09/10/1992 (Rv. 478826 - 01)

Beni - Immateriali - Marchio - Indicativo | Parola di uso comune - Brevettabilità - Condizioni - Sussistenza - Accertamento di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478826-01

Beni - Immateriali - Marchio - Indicativo

Anche una parola di uso comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso da un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. L'indagine necessaria a tal fine dà luogo ad apprezzamenti di merito che, se congruamente motivati, si sottraggono al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C., dopo aver richiamato tali principi, ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva dichiarato la nullità del marchio "fonder", riguardante materiale ausiliario chimico-termico per fonderie di ferro e metallo ed altro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Legge 28/04/1976 num. 424 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)