Sez. 3 - , Sentenza n. 33817 del 06/10/2020 Ud. (dep. 30/11/2020) Rv. 280797 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Necessità di provocare un effettivo nocumento - Esclusione - Attitudine ad offendere, imbrattare o molestare persone - Sufficienza – Modalità di accertamento – Individuazione.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta di "molestia alle persone" abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente l'idoneità ad offendere, imbrattare o molestare le persone; né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire quanto oggettivamente percepito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrare il reato di cui all'art. 674 cod. pen. l'aver irrorato una sostanza chimica insetticida su una rete posta fra proprietà confinanti in corrispondenza del punto in cui era in corso la cottura di cibi da parte dei vicini).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)